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Roma, 4 settembre 2017

 

Circolare n. 145/2017

 

Oggetto: Funzione pubblica – ZES, Zone Economiche Speciali – Artt. 4 e 5 D.L. 91/2017, convertito con la Legge 3.8.2017, n.123, su G.U. n.188 del 12.8.2017.

 

Il decreto sul Mezzogiorno, recentemente convertito in legge, ha disciplinato l’applicazione nel nostro Paese delle Zone Economiche Speciali previste a livello comunitario per favorire lo sviluppo delle aree più depresse.

 

L’istituzione delle ZES dovrà essere richiesta dalle regioni interessate (segnatamente Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna); le ZES potranno estendersi in aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate anche non territorialmente adiacenti purché aventi un nesso economico funzionale e comprendenti almeno un porto della TEN-T, la rete infrastrutturale intermodale individuata dall’UE che dovrà essere completata per una prima parte entro il 2030 (Rete Core) e globalmente entro il 2050. Le regioni che non posseggono i porti ammessi potranno comunque costituire una ZES associandosi ad altre regioni aventi i requisiti. Ogni regione potrà presentare richiesta di istituzione nel proprio territorio al massimo di due ZES, ciascuna comprendente un’area portuale tra quelle previste.

 

Le imprese residenti all’interno della ZES godranno di procedure amministrative semplificate e del credito d’imposta sugli investimenti al Sud (art.1 comma 6 delle n.147/2013) fino al 2020 con un massimo di 50 milioni di euro per ciascun investimento. Inoltre potranno avere accesso alle infrastrutture all’interno della ZES alle condizioni stabilite dal “soggetto per l’amministrazione” della ZES stessa che sarà identificato da un Comitato di Indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale e dai rappresentanti della Regione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero Infrastrutture e Trasporti, uno per ciascun ente.

 

Il riconoscimento dei benefici sarà condizionato dal mantenimento dell’attività nella ZES per almeno 7 anni dopo il completamento degli investimenti; inoltre le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

 

Entro i prossimi 60 giorni dovrà essere emanato il provvedimento che stabilirà le modalità per l’istituzione della ZES, la sua durata, i criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area, i criteri per l’accesso ai benefici da parte delle imprese, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo. Si tratterà di un decreto del Presidente del Consiglio, proposto dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell’Economia e Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico e sentita la Conferenza unificata Stato Regioni.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/d

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G.U. n. 188 del 12.8.2017

LEGGE 3 agosto 2017, n. 123 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20  giugno

2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la  crescita  economica

nel Mezzogiorno.

 

Testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  coordinato  con  la

legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, recante:  «Disposizioni

urgenti  per  la crescita economica nel Mezzogiorno.».

 

                         *****OMISSIS*****

 

                              Capo II

                   Zone economiche speciali – ZES

 

                               Art. 4

            Istituzione di zone economiche speciali - ZES

  1. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni  favorevoli  in

termini economici, finanziari e  amministrativi,  che  consentano  lo

sviluppo, in alcune aree del  Paese,  delle  imprese  gia'  operanti,

nonche'  l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette   aree,   sono

disciplinate  le  procedure,  le  condizioni  e  le   modalita'   per

l'istituzione di una Zona economica speciale, di  seguito  denominata

«ZES».

  2. Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente  delimitata  e

chiaramente  identificata,  situata  entro  i  confini  dello  Stato,

costituita anche  da  aree  non  territorialmente  adiacenti  purche'

presentino un nesso economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno

un'area portuale con le  caratteristiche  stabilite  dal  regolamento

(UE) n. 1315 dell'11 dicembre  2013  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,    sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della  

rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attivita'

economiche e imprenditoriali le aziende gia' operative e  quelle  che

si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni,

in relazione alla natura  incrementale  degli  investimenti  e  delle

attivita' di sviluppo di impresa.

  3. Le modalita' per l'istituzione di una  ZES,  la  sua  durata,  i

criteri      generali  per  l'identificazione  e   la   delimitazione

dell'area nonche' i criteri    che ne  disciplinano  l'accesso  e  le

condizioni speciali di cui all'articolo 5    nonche' il coordinamento

generale degli obiettivi di sviluppo      sono      definiti      con

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  adottare  su

proposta del Ministro per la coesione territoriale e il  Mezzogiorno,

di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello

sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata,  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

  4. Le proposte di istituzione  di  ZES  possono  essere  presentate

dalle regioni meno sviluppate e in transizione cosi' come individuate

dalla  normativa   europea,   ammissibili   alle   deroghe   previste

dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

     4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4  puo'  presentare  una

proposta di istituzione di una  ZES  nel  proprio  territorio,  o  al

massimo due proposte  ove  siano  presenti  piu'  aree  portuali  che

abbiano le caratteristiche di cui al comma  2.  Le  regioni  che  non

posseggono  aree  portuali  aventi   tali   caratteristiche   possono

presentare  istanza  di  istituzione  di  una  ZES  solo   in   forma

associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale

avente le caratteristiche di cui al comma 2.    

  5. Ciascuna  ZES  e'  istituita  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la

coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto  con

il Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei   trasporti,   su   proposta   delle   regioni

interessate. La  proposta  e'  corredata  da  un  piano  di  sviluppo

strategico, nel rispetto delle modalita' e  dei  criteri  individuati

dal decreto di cui al comma 3.

  6. La regione,    o le regioni  nel  caso  di  ZES  interregionali,

formulano    la proposta di istituzione della  ZES,  specificando  le

caratteristiche   dell'area    identificata.    Il    soggetto    per

l'amministrazione   dell'area   ZES,   di   seguito   soggetto    per

l'amministrazione,  e'  identificato  in  un  Comitato  di  indirizzo

composto dal Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede,  da

un rappresentante della regione,    o delle regioni nel caso  di  ZES

interregionale    ,  da  un  rappresentante  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri e da un  rappresentante  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti. Ai membri  del  Comitato  non  spetta

alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione  di  gettoni  di

presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato  di  indirizzo

si avvale del Segretario generale dell'Autorita'      di  sistema   

portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali  di

cui al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Agli  oneri  di

funzionamento  del  Comitato  si  provvede  con  le  risorse   umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  7.  Il  soggetto  per   l'amministrazione   deve   assicurare,   in

particolare:

  a) gli strumenti che garantiscano    l'insediamento e     la  piena

operativita'  delle  aziende  presenti  nella  ZES       nonche'   la

promozione  sistematica  dell'area  verso  i  potenziali  investitori

internazionali   ;

  b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici  nell'ambito

ZES;

  c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

  Il Segretario  generale  dell'Autorita'  portuale  puo'  stipulare,

previa  autorizzazione  del  Comitato   di   indirizzo,   accordi   o

convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.

  7-bis. Il Segretario  generale  dell'Autorita'      di  sistema   

portuale  puo'  stipulare,  previa  autorizzazione  del  Comitato  di

indirizzo, accordi o convenzioni quadro con  banche  ed  intermediari

finanziari.

  8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si insedieranno

nell'area, sono tenute  al  rispetto  della  normativa  nazionale  ed

europea, nonche' delle prescrizioni  adottate  per  il  funzionamento

della stessa ZES.

 

                               Art. 5

                 Benefici fiscali e semplificazioni

  1. Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un

programma di attivita' economiche imprenditoriali o  di  investimenti

di natura incrementale nella ZES, possono  usufruire  delle  seguenti

tipologie di agevolazioni:

  a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di  protocolli

e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate,  e

regimi procedimentali speciali,  recanti  accelerazione  dei  termini

procedimentali ed adempimenti semplificati  rispetto  a  procedure  e

regimi  previsti   dalla   normativa   regolamentare   ordinariamente

applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita' individuate

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su

proposta del Ministro per la coesione territoriale e il  Mezzogiorno,

se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

  b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste  nel  Piano  di

sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4,  comma  5,  alle

condizioni definite dal  soggetto  per  l'amministrazione,  ai  sensi

della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni, nel rispetto della  normativa  europea  e  delle  norme

vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle  disposizioni  vigenti

in materia di semplificazione previste dagli articoli  18  e  20  del

decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

  2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il  credito

d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge  28

dicembre 2015 n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo

dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo,  per

ciascun  progetto  di  investimento,  di  50  milioni  di  euro.   Si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al  medesimo

articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge  28  dicembre  2015,  n.

208.

  3. Il riconoscimento delle tipologie  di  agevolazione  di  cui  ai

commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

  a) le imprese  beneficiarie  devono  mantenere  la  loro  attivita'

nell'area ZES per almeno     sette      anni  dopo  il  completamento

dell'investimento oggetto delle  agevolazioni,  pena  la  revoca  dei

benefici concessi e goduti;

  b)  le  imprese  beneficiarie  non  devono  essere  in   stato   di

liquidazione o di scioglimento.

  4. L'agevolazione di cui al comma 2 e'  concessa  nel  rispetto  di

tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n.  651/2014  della

Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di  quanto  disposto

dall'articolo  14;  agli  adempimenti  di  cui  all'articolo  11  del

medesimo  Regolamento  provvede  il  Presidente  del  Consiglio   dei

ministri, o il Ministro delegato per la coesione  territoriale  e  il

Mezzogiorno.

  5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in  25  milioni

di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2  milioni  di

euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per lo  Sviluppo  e  la  Coesione  programmazione  2014-2020  di  cui

all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147.  Le

risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla  quota  delle

risorse  destinata  a  sostenere  interventi  nelle  regioni  di  cui

all'articolo 4, comma 4.

  6. L'Agenzia per la coesione  territoriale  assicura,  con  cadenza

almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi

concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei  ministri,  o  al

Ministro delegato per la  coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno,

sull'andamento delle  attivita'  e  sull'efficacia  delle  misure  di

incentivazione concesse, avvalendosi  di  un  piano  di  monitoraggio

concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui  all'articolo

4,  comma  6,  sulla  base  di  indicatori  di  avanzamento   fisico,

finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo

4, comma 3.

 

                        *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO